Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2009 , n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009 , n. 37

Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento

di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle

missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali,

a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(Gazz.Uff.n.93 del 22/4/2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare,
l'articolo 2, commi 78 e 79;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare,
l'articolo 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.
243;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro,
della salute e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente regolamento:

...omissis...

Art. 5.

Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente

1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede
secondo i seguenti criteri e modalita':
a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla
capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu'
favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di
invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita'
all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il
decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base
alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e
relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie
della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce
percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita'
lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in
allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della
tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde
una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento;

...omissis...

Allegato 1
(previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a)

Tabella

  =====================================================================
  Tabella     |    Categoria     |    Percentuale invalidita'
  =====================================================================
     A        |      PRIMA       |           100% - 91%
     A        |     SECONDA      |           90% - 81%
     A        |      TERZA       |           80% - 71%
     A        |      QUARTA      |           70% - 61%
     A        |      QUINTA      |           60% - 51%
     A        |      SESTA       |           50% - 41%
     A        |     SETTIMA      |           40% - 31%
     A        |      OTTAVA      |           30% - 21%
     B        |        -         |           20% - 1l%
	 
Ultima modifica il Venerdì, 04 Maggio 2012 14:56

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