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Venerdì, 28 Novembre 2008 00:00

Assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori. Pagamento anno 2008 e procedura per l'anno 2009

DECRETO ATTUATIVO PER L'ANNO 2008

Sulla G.U. n°262 dell' 8/11/2008, è stato pubblicato il decreto 23 settembre 2008, che ha stabilito i criteri di attuazione per il 2008 della legge 27 dicembre 2002 nº288 istitutiva dell'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori civili a talune categorie di grandi invalidi di guerra. Con la pubblicazione di questo decreto, avvenuta con l'ormai consueto ritardo rispetto al termine teorico del 30 aprile, potrà finalmente iniziare la liquidazione degli assegni per l'anno 2008.

Rispetto lo scorso anno, va notato che l'importo degli assegni è fissato nella vecchia somma di 878 euro o 439 euro a seconda dei casi, perché, contrariamente a ogni previsione, la legge n°44/2006 non è stata rifinanziata.

Questa mancata proroga degli effetti della legge n°44/2006 ha fatto sì inoltre che il limite di disponibilità finanziaria abbia subìto una drastica diminuzione passando dai 21.595.000 euro dello scorso anno a soli 7.746.853 euro per il 2008.

Ciò significa che - allo stato attuale e salvo possibili novità future - non è affatto detto che tutte le domande presentate possano trovare accoglimento positivo, dato che la legge n°288/2002 subordina in taluni casi il diritto in relazione "alle risorse disponibili".

L'art.1, comma 3, fissa la decorrenza dell'assegno nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre dell'anno in corso.
Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l'assegno per la prima volta nell'anno 2008, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.
Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l'assegno.

Si ricorda che per l'assegno non è prevista la 13ª mensilità.

Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2008 possono essere presentate fino al 31/12/2008, ma non oltre, e vanno indirizzate alla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro (Ufficio 7), sita in Via Casilina 3 - 00182 Roma.

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2009

Al momento anche per il 2009 l'importo dell'assegno è fissato in 878 euro o 439 euro a seconda dei casi, con le medesime limitazioni nelle risorse finanziarie disponibili illustrate per il 2008.
Anche la procedura per la sua concessione è simile a quella degli anni scorsi.
L'unica novità di rilievo è, stando al fac-simile per la richiesta dell'assegno allegato al decreto di cui sopra, l'eliminazione della documentazione dell'Ufficio del Servizio Civile con la quale viene indicata l'impossibilità di assegnare un accompagnatore.

Su questa base, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2009, cui va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione.

Per quanto riguarda il momento della presentazione della domanda, si fa presente che esso è influente, ai fini della decorrenza dell'assegno, solo per coloro che ne fanno richiesta per la prima volta nell'anno 2009.
Esso però costituisce un elemento di valutazione nella formazione delle graduatorie, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate dagli aventi diritto.

Va infine ricordato che il Parlamento sta attualmente lavorando su diversi progetti di riforma ed è anche possibile che i provvedimenti collegati alla prossima legge finanziaria contengano novità.

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 10:23

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