Si segnalano due chiarimenti resi recentemente dal Ministero del Lavoro in merito alle modalità applicative della normativa in materia di congedi e permessi per l’assistenza ai familiari invalidi.
1) Congedo per l’assistenza al familiare disabile – coniuge in età avanzata
Nell’interpello n.43/2012, il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la concessione del congedo straordinario per l’assistenza al familiare disabile, in presenza del coniuge di quest’ultimo.
In particolare è stato chiarito che la sola età avanzata del coniuge non legittima la concessione del congedo ad altri familiari (per esempio ai figli), cosa che invece accade per i permessi.
I figli e, in subordine, gli altri aventi diritto previsti dalla legge possono quindi usufruire del permesso solo se il coniuge è affetto da una patologia invalidante.
Si considerano patologie invalidanti i seguenti stati di invalidità (art. 2, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278):
- patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti ipotesi o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2) Riproporzionamento giorni di permesso per l’assistenza ai disabili
Nell’interpello n.24/2012, il Ministero del Lavoro ha stabilito degli importanti principi in tema di riproporzionamento dei giorni di permesso ai sensi della legge n.104/92, per l’assistenza ai familiari disabili. Più in particolare il Ministero ha chiarito che:
- nel caso in cui il dipendente nel corso del mese fruisca di permesso sindacale, maternità, malattia ecc. non è possibile ritenere giustificato un ripoporzionamento dei giorni di permesso spettanti per l’assistenza al familiare invalido;
- nel caso in cui l’istanza per i permessi sia stata presentata per la prima volta nel corso del mese (per esempio in data 20), i giorni di permesso spettanti in quel mese saranno ridotti di due terzi.