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Venerdì, 09 Marzo 2012 19:00

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza (art.1 decreto-legge 29 novembre 2008, n°185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n°2)

Sul supplemento ordinario della G.U. del 28/01/2009 è stato pubblicata le legge 28 gennaio 2009, n°2, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 29/11/2008 n°185, istitutivo del "bonus" economico una tantum per i nuclei familiari in particolari condizioni economiche.

Negli stessi giorni è inoltre stata pubblicata la prima circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate (circolare n°2/E del 3/2/2009).

Mentre la legge di conversione ha solamente modificato i termini di presentazione delle domande in certi casi, la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha introdotto nuovi importanti criteri di valutazione.

Di seguito viene illustrata la regolamentazione del bonus, aggiornata alle novità introdotte da questi atti.

Il bonus è stabilito nelle seguenti misure:
a) 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.
b) 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
c) 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
d) 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
e) 600 euro, per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
f) 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
g) 1.000 euro, per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap e reddito non superiore a 35mila euro.

A proposito di questa ultima ipotesi, l'Agenzia delle Entrate nella circolare citata sopra ha precisato che a questo fine per "portatore di handicap" deve intendersi qualsiasi familiare a carico del richiedente, portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge n°104/92 (non è più richiesto lo stato di gravità), e non solo i figli come affermato in un primo momento. Curiosamente però a questo fine non rileva la condizione di invalidità del richiedente, ma solo quella dei componenti del nucleo cui quest'ultimo appartiene.

Il richiedente il bonus deve inoltre possedere un reddito rientrante in una delle seguenti categorie:
- redditi dal lavoro dipendente o assimilati;
- redditi sostitutivi della retribuzione (es. indennità di disoccupazione);
- redditi da pensione da lavoro;
- redditi fondiari inferiori a 2500 euro, se percepiti insieme agli altri redditi ammessi.

Dalla lettura della circolare e delle istruzioni, emerge che se nel nucleo familiare non vi sono redditi rientranti in una di queste categorie, il bonus non può essere erogato nemmeno se il reddito IRPEF del nucleo è pari a zero. Questa interpretazione è stata confermata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota del 2 marzo 2009.

Gli stessi redditi sono quelli da tenere in considerazione per la valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare. E' da notare che il possesso di redditi di altro tipo da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare esclude l'accesso al beneficio.

Va ricordato che le pensioni di guerra non costituiscono reddito a nessun fine e quindi non assumono alcuna rilevanza nel calcolo del reddito del nucleo familiare.

Il bonus non ha rilevanza ai fini fiscali, né a quelli previdenziali o assistenziali.

Si può scegliere di fare riferimento alla situazione reddituale e familiare del 2007 o del 2008, a seconda dell'opportunità.

La domanda va redatta su un modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate e presentata al sostituto d'imposta (cioè al datore di lavoro o all'ente previdenziale cui si è a carico) o all'Agenzia stessa.

Il termine per la presentazione sono i seguenti (in grassetto in termini modificati dalla legge di conversione del decreto):
a) se si sceglie di fare riferimento alla situazione reddituale e familiare del 2007, il termine è il 28/02/2009 (se si presenta la domanda al sostituto d'imposta, cioè il datore di lavoro o l'ente pensionistico) oppure il 30 aprile 2009 (se si presenta la domanda all'Agenzia delle Entrate);
b) se si sceglie di fare riferimento alla situazione reddituale e familiare del 2008, il termine è il 31 marzo 2009 (se si presenta la domanda al sostituto d'imposta, cioè il datore di lavoro o l'ente pensionistico) oppure il 30 giugno 2009 (se si presenta la domanda all'Agenzia delle Entrate).

Per la redazione e la presentazione della domanda si può fare riferimento alle indicazioni fornite nel sito dell' Agenzia delle Entrate oppure rivolgersi ai CAAF (Centri autorizzati di assistenza fiscale).

Ultima modifica il Lunedì, 28 Maggio 2012 11:35

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