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Lunedì, 15 Gennaio 2007 00:00

Legge Finanziaria 2007 (Sanità)

Sul supplemento ordinario alla G.U. n°299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), che contiene, tra l'altro, delle modifiche al sistema di partecipazione alla spesa sanitaria.
Le novità introdotte sono le seguenti (art.1, comma 796).

a) Quota fissa per ricetta sulle visite specialistiche e sulla diagnostica (lett.p)

E' stata introdotta una quota fissa di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica; questa quota va ad aggiungersi al preesistente ticket, il cui importo massimo rimane fissato a 36,15 euro.
La quota fissa va pagata da tutti coloro che non sono esentati dalla partecipazione al costo, pertanto essa non dovrà mai essere pagata dagli invalidi dalla 1ª alla 5ª categoria.
Gli invalidi dalla 6ª all'8ª categoria dovranno invece pagarla nel caso in cui la prestazione richiesta non sia connessa all'invalidità pensionata, tranne che siano esenti ad altro titolo (ad es. per età e/o reddito).

b) Ticket sul pronto soccorso (lett.p)

E' stata previsto un ticket sulle prestazioni in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come "codice bianco" (cioè caratterizzate da assenza di urgenza).
Il ticket è pari 25 euro, tranne che la Regione abbia previsto un importo più elevato.
Il pronto soccorso in regime di "codice bianco" resta comunque gratuito se trattasi di traumatismi o avvelenamenti.
Questo ticket non è dovuto dai minori di 14 anni e dagli assistiti esenti; data la dizione generica si esprime il parere che anche gli invalidi dalla 6ª all'8 ª categoria non debbano mai pagarlo, a prescindere dal tipo di prestazione richiesta.

c) Pagamento di prestazioni sanitarie e di laboratorio in caso di mancato ritiro dei risultati (lett. r)

E' stato previsto il pagamento per intero del costo della prestazione effettuata per i cittadini che non ritirano i risultati di visite ed esami diagnostici.
E' da notare che tale pagamento è dovuto anche dagli assistiti esenti e quindi anche dagli invalidi di guerra di ogni categoria.
Le modalità del recupero della spesa saranno stabilite da provvedimenti regionali.


Si fa infine presente che la legge finanziaria 2007 non ha introdotto alcuna modifica al sistema di esenzioni preesistente, ivi compreso quanto previsto dalla legge n°203/2000 in materia di erogazione dei farmaci di fascia C agli invalidi di guerra.

Ultima modifica il Lunedì, 28 Maggio 2012 09:52

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