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Martedì, 06 Maggio 2008 00:00

Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica sui permessi di cui alla legge n°104/92 per i familiari dell'invalido non conviventi

Con un parere del 18 febbraio 2008, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha specificato alcuni aspetti applicativi in materia di permessi lavorativi concessi ai familiari di persone con handicap grave, ai sensi della legge n°104/92.

Per la comprensione del parere, va ricordato che, ai sensi della legislazione vigente, i permessi lavorativi spettano, a prescindere dalla convivenza, anche a quei familiari che assicurano l'assistenza con continuità e in via esclusiva alle persone con handicap grave.

I concetti di continuità ed esclusività sono stati oggetto di diverse interpretazioni da parte degli istituti previdenziali (Inps e Inpdap).

In sostanziale conformità con l'orientamento dell'Inps, il Dipartimento della Funzione Pubblica indica che la continuità sussiste soltanto quando l'assistenza è prestata non in maniera saltuaria od occasionale ma "con assiduità e costanza, in modo tale da prestare un servizio adeguato e sistematico ossia regolare alla persona handicappata".

Data la vaghezza di questo concetto, il Dipartimento non fornisce alcun criterio generale in proposito, rimettendosi alla discrezionalità alle amministrazioni interessate sulla base di una valutazione caso per caso.

Così come già sancito dall'Inps, viene poi precisato che l'esclusività va intesa solamente nel senso che vi deve essere un solo lavoratore che richiede i permessi lavorativi e che ne fruisce.

I permessi vanno quindi concessi anche nel caso vi siano nel nucleo familiare altre persone in grado di prestare assistenza, dato che quello che conta è la volontà dell'invalido interessato.

A proposito della questione della cumulabilità di più permessi in capo a uno stesso soggetto, il Dipartimento è del parere che, nel caso di invalidi non conviventi, i permessi possono essere fruiti solo in riferimento ad un'unica persona disabile, dato che la legge richiede in questo caso la continuità nell'assistenza.

Anche in questo caso però, affida alla discrezionalità delle diverse amministrazioni, la valutazione dei casi "eccezionali".

Il Dipartimento infine sottolinea che le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore, quando possibile, le giornate o le ore di permesso elaborando un piano per la fruizione dei permessi.

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 11:49

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