Mercoledì, 04 Novembre 2015 10:39

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore: anche per il 2016 non serve la domanda

Sulla G.U. n.255 del 2/11/2015, è stato pubblicato il decreto interministeriale 16 settembre 2015 di attuazione della legge 27 dicembre 2002, n.288, istitutiva dell’assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori militari o civili, con le regole per l’anno in corso.

Si ricorda che l’importo degli assegni è attualmente fissato nella somma di €.900 o €.450.
    
Dato l’incremento del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno concessi a tutti coloro che ne hanno avanzato richiesta durante il 2015. La liquidazione peraltro è già iniziata da tempo, grazie alla certezza della copertura finanziaria.

La decorrenza dell’assegno è fissata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso. Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2015, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda. Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.
    
Si ricorda che per l’assegno non è prevista la 13ª mensilità.
    
Le domande per la liquidazione degli assegni per l’anno 2015 – necessarie solo per chi non aveva avanzato richiesta nell’anno 2013 o 2014 – possono essere presentate fino al 31/12/2015, ma non oltre.
    
La domanda va presentata a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 -  Via Casilina 3 - 00182 Roma.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2016

Il decreto ha confermato che anche per il 2016 non sarà necessaria una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata nell’anno 2013 o nell’anno 2014 o nell’anno 2015. Ovviamente resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno in precedenza.

Come sempre, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2016, la decorrenza sarà stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.

Sulla base del decreto attuativo per il 2015, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2016, che - lo ripetiamo - è obbligatoria quindi solo per chi richiede questo assegno per la prima volta.

Ultima modifica il Mercoledì, 04 Novembre 2015 10:59

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