Mercoledì, 02 Marzo 2016 11:42

ISEE: il Consiglio di Stato conferma l'irrilevanza dei trattamenti indennitari e assistenziali

Con la sentenza n.842 del 29 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione con cui il TAR del Lazio aveva - nel febbraio 2015 - annullato il regolamento del nuovo ISEE, laddove considerava rilevanti anche i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dai soggetti portatori di disabilità.

Medesima conferma ha avuto anche l'eliminazione dell'esclusione dei disabili maggiorenni dalla franchige per il calcolo dell'ISEE, che l'originario provvedimento del Governo aveva previsto solo per i disabili minorenni.

Il Consiglio di Stato ha ribadito con forza che, per quanto si voglia allargare il concetto di "reddito" al di là di quanto previsto nella normativa fiscale, i trattamenti indennitari a favore dei disabili non possono in nessun modo rientrarvi, dato che non contribuiscono ad aumentare il patrimonio personale, ma bensì "a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale [...] al fine di ristabilire una parità morale e competitiva".

Un principio questo ben noto e consolidato nella pensionistica di guerra, dove è esplicitamente detto che "la pensione, assegno o indennità di guerra [...] costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto" (art.1 del D.P.R. 23 dicembre 1978) e che "le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali" (art.5 della legge 8 agosto 1991, n.261).

Per questo motivo, anche se la pronuncia del Consiglio di Stato fa esclusivo riferimento alle somme percepite dai disabili (perché di questo si trattava nel caso concreto da cui ha preso avvio il ricorso), non appare dubbio secondo l'ANVCG che gli effetti della pronuncia si debbano estendere anche alle pensioni di guerra indirette, che sono anch'esse risarcitorie e certamente prive di natura patrimoniale/reddituale.

Quali sono gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato? Sicuramente da oggi l'inserimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari - ivi comprese ovviamente le pensioni di guerra dirette e indirette - nel calcolo dell'ISEE è da considerare illegittimo, così come il mancato riconoscimento a tutti i disabili delle franchige originariamente previste solo per i disabili minorenni. Tutti coloro che necessitano della certificazione ISEE per la fruizione di qualche diritto o agevolazione devono quindi pretendere il rispetto di questa pronuncia ormai inappellabile, anche se al momento l'INPS non ha ancora emesso alcuna direttiva applicativa.

Appare poi altamente probabile che, anche se non strettamente necessario da un punto di vista giuridico, il Governo rimetta mano al regolamento per recepire in modo più sistematico i principi dettati dalla sentenza.

E' da notare che l'illegittimità della regolamentazione ISEE sussisteva già da febbraio 2015, dato che la sentenza del TAR del Lazio era immediatamente esecutiva, come peraltro confermato da questa nota inviata all'ANVCG dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò nonostante, il Governo, il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno scientemente scelto di non ottemperare a una sentenza e quindi di porsi in una situazione di illegalità, pur di continuare a sostenere il loro punto di vista. Questo fatto - di per sé davvero increscioso - si inserisce in una tendenza in atto da alcuni anni a considerare le indennità a favore dei disabili, ivi compresa le pensioni di guerra, come una sorta di "privilegi", sopportati con sempre crescente fastidio.

Se  quindi da un lato è giusto accogliere con grande soddisfazione la decisione assunta dal Consiglio di Stato, dall'altro il comportamento tenuto in questi mesi dagli attori pubblici richiede la massima attenzione delle associazioni di categoria per evitare il ripetersi di altri "incidenti di percorso" come questo.

Ultima modifica il Martedì, 08 Marzo 2016 14:53

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