Martedì, 02 Settembre 2014 10:32

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore: già in pagamento l'anno 2014, stabilite le regole per il 2015

DECRETO ATTUATIVO PER L'ANNO 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20/8/2014, è stato pubblicato il decreto interministeriale 10 luglio 2014 di attuazione della legge 27 dicembre 2002, n.288, istitutiva dell’assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori militari o civili, con le regole per l’anno in corso.

Si ricorda che l’importo degli assegni è attualmente fissato nella somma di euro 900 o euro 450, ai sensi dell’art.1, comma 113, legge n.228/2012.
   
La decorrenza dell’assegno è fissata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso. Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2014, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda. Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

Le domande per la liquidazione degli assegni per l’anno 2014 - necessarie solo per chi non aveva avanzato richiesta nell’anno 2013 - possono essere presentate fino al 31/12/2014, ma non oltre.
 
Relativamente all’anno 2014, il decreto in oggetto ha indicato il contingente degli aventi diritto, specificando le seguenti ipotesi:

1) 386 assegni di 900 euro mensili saranno sicuramente attribuiti ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis, che risultano essere nelle condizioni previste dalla legge per la liquidazione dell’assegno (e cioè fruivano di un accompagnatore alla data del 15/1/2003 e, dopo la fine del servizio di questo, hanno inutilmente richiesto agli enti competenti un altro accompagnatore);

2)  il restante numero di assegni, non precisabile a priori, sarà attribuito ai grandi invalidi  con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis (nella misura di 900 euro) e con assegno di superinvalidità lett. B n.1, C, D ed E n.1 (nella misura di 450 euro), seguendo questo ordine di precedenza e secondo la data di presentazione delle domande:

•    grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15/1/2003, senza potere ottenerlo;
•    grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento o dell’assegno per la prima volta dopo il 15/1/2003.

Dato l’incremento del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno liquidati a tutti coloro che ne hanno avanzato richiesta.

Contrariamente a quanto successo in passato, il competente ufficio del Ministero dell’Economia ha già iniziato il pagamento dell’assegno per coloro che rientrano nell’ipotesi di cui al punto n.1 di cui sopra e presto faranno lo stesso anche per tutti gli altri aventi diritto.

Pertanto quest’anno il pagamento avviene attraverso la liquidazione di una prima tranche con gli arretrati dal 1° gennaio e successivamente l’assegno verrà pagato mensilmente insieme alla rata della pensione di guerra.

Si ricorda che per l’assegno non è prevista la 13ª mensilità.

L'eventuale domanda va presentata a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 -  Via Casilina 3 - 00182 Roma.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2015

Al momento l’importo dell’assegno per il 2015 torna ad essere di 878 euro o 439 euro mensili - a seconda dei casi - e non è possibile garantire che anche per il 2015 l’assegno sarà liquidato a tutti i richiedenti (CLICCARE QUI PER L'ARTICOLO SUGLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)

Ciò nonostante è stato confermato che anche per il 2015 non sarà necessaria una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata nell’anno 2013 o nell’anno 2014. Ovviamente resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno in precedenza.

Come sempre, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2015, la decorrenza sarà stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.

Sulla base del decreto attuativo per il 2014, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2015, che è obbligatoria quindi solo per chi richiede questo assegno per la prima volta, cui va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione se si tratta di prima istanza.

Ultima modifica il Martedì, 17 Marzo 2015 12:07

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