Mercoledì, 22 Marzo 2017 12:44

Arrivano finalmente i nuovi LEA e il nuovo nomenclatore delle protesi

Dopo un travagliatissimo iter, durato anni e contraddistinto da vari rinvii, è finalmente stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del del 18 marzo 2017 il decreto 12 gennaio 2017 12 gennaio 2017 con i nuovi livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (LEA).

Questo provvedimento è l'atto principale di indirizzo in materia sanitaria e interviene attraverso:

-    la definizione di attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal Servizio Sanitario Nazionale;
-    l’indicazione delle situazioni di invalidità e delle malattie rare e croniche ed invalidanti che danno diritto ad esenzioni nella partecipazione alla spesa;
-    l’aggiornamento del nomenclatore-tariffario delle protesi e degli ausilii, la cui ultima versione risaliva addirittura al 1999.

Viene quindi a colmarsi un vuoto normativo che ha inciso in modo molto rilevante sulla vita delle persone disabili, vista la grandissima evoluzione tecnologica che ha interessato il settore degli ausili e delle protesi negli ultimi 15 anni. Il rinnovo dei livelli di assistenza e soprattutto del nomenclatore-tarifarrio permette finalmente a tutti le persone disabili di poter usufruire di prestazioni, protesi e ausili al passo con i tempi. Vi è stato anche uno sforzo per personalizzare e semplificare le procedure di rilascio delle protesi, con l'introduzione del piano riabilitativo-assistenziale individuale e l'obbligo per le Regioni di "adottare misure idonee per semplificare, agevolare e accelerare lo svolgimento della procedura, evitando di porre a carico degli assistiti o dei loro familiari adempimenti non strettamente necessari".

Data la sua ampiezza, il provvedimento contenente i nuovi LEA è estremamente complesso (consta di quasi 400 pagine e 12 allegati), coprendo tutti i settori dell'assistenza sanitaria e non è quindi possibile darne qui un'illustrazione esaustiva.

Per quanto riguarda gli invalidi di guerra, vengono confermate tutte le norme speciali tradizionalmente vigenti nel settore:

a)  l'art.18, comma 1, conferma la fornitura di protesi e ausili "in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche". Come è sempre stato, questo diritto è previsto per solo per le invalidità pensionate, riconosciute dipendenti in maniera diretta o indiretta da causa di guerra;

b)  l'art.18, comma 7, fa salvi i  "benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate" e l'art.51, comma 1, ribadisce la garanzia per gli invalidi di guerra delle "prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978" e cioè delle cure, degli ausili e delle prestazioni sanitarie che l’O.N.I.G. (Opera Naizonale Invalidi di Guerra) garantiva gratuitamente per tutte le infermità riconosciute derivanti da causa bellica.

Tra queste rientrano i contributi per le cure climatiche nella misura prevista dalle normative regionali, la fornitura di "piccole protesi" non comprese nel nomenclatore, ecc. Va poi ricordato che, in base a questa clausola di salvaguardia, non si applicano alle cure e agli ausili diretti alle invalidità di guerra gli eventuali limiti di erogazione previsti nei LEA: normalmente, ad esempio, le protesi e gli ausili per la vista e l'udito vengono concessi solo se si ha una disabilità sensoriale di una certa rilevanza, ma questa limitazione non è operante qualora si tratti di infermità di guerra, come chiarito a suo tempo dal Ministero della Salute (cfr. nota del 9 ottobre 1996). Lo stesso deve dirsi per le cure odontoiatriche,  che i LEA ammettono solo in presenza di "vulnerabilità sanitaria o sociale", riguardo le quali l'O.N.I.G. garantiva invece la fornitura di una protesi dentaria (con esclusione di metalli preziosi) per lesioni dentarie, maxillodentarie, diabete, ulcera ed epilessia  e la riparazione o sostituzione della stessa in caso di necessità, a prescindere da altre condizioni (art.19 del regolamento O.N.I.G.). Su questo si veda la nota del 5 giugno 2002 del Ministero della Salute.

La clausola di salvaguardia opera solamente per le prestazioni dell'O.N.I.G. che avevano - direttamente o indirettamente - caratterie sanitario; restano quindi fuori dalla sua operatività quelle prestazioni che avevano natura puramente economica, come il contributo per l'usura indumenti, il rimborso delle spese di viaggio per le cure ecc.

c)  l'art.20, comma 2, conferma il diritto degli invalidi di guerra a un secondo ciclo annuo di cure termali per la cura delle infermità pensionate. A questo proposito si ricorda che gli invalidi di guerra hanno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket dovuto per le cure termali, mentre i contributi che una volta erano erogati a tal fine dall'O.N.I.G. sussistono solo laddove le Regioni li abbiano adottati a loro carico;

d) l’art.51 conferma in blocco il vigente quadro normativo sulle esenzioni in favore degli invalidi di guerra, che – fatta salva l'applicazione di eventuali ticket regionali – è il seguente:

Farmaci di fascia A  =  Gratuiti in ogni caso

Farmaci di fascia C =   Gratuiti qualora il medico ne attesti sulla prescrizione la “la comprovata utilità terapeutica per il paziente”

Parafarmaci e dispositivi medici  = Sempre a pagamento

Analisi, visite e prestazioni specialistiche =   Sempre gratuite per gli invalidi dalla 1ª alla 5ª categoria, gratuite solamente se connesse all’invalidità pensionata per gli invalidi dalla 6ª all’8ª categoria.

ALLEGATI AI LEA

Allegato 1 - Sanita pubblica
Allegato 2 - Ausili monouso
Allegato 3 - Diabete
Allegato 4 - Assistenza specialistica
Allegato 5 - Ausili
Allegato 6 - DRG
Allegato 7 - Malattie rare
Allegato 8 - Malattie invalidanti
Allegato 9 - Assistenza termale
Allegato 10 - Tutela maternità
Allegato 11 - Erogazione monouso
Allegato 12 - Erogazione protesi

Ultima modifica il Lunedì, 10 Aprile 2017 13:25

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