Giovedì, 19 Gennaio 2017 15:06

Via libera del Senato, la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo è legge!

Particolare del monumento alle vittime civili di guerra realizzato dall'ANVCG ad Arezzo Particolare del monumento alle vittime civili di guerra realizzato dall'ANVCG ad Arezzo

Dopo oltre tre anni dalla presentazione della proposta, il 18 gennaio è stata finalmente approvata definitivamente la legge istitutiva della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo (legge 25 gennaio 2017, n. 9). Il disegno di legge presentato dall’On. Giovanni Burtone, che ha recepito una proposta fortemente voluta dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, ha ricevuto il via libera sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato e in entrambi i casi all'unanimità.

In questa pagina è possibile leggere il resoconto ufficiale della seduta e in questa pagina è possibile trovare la registrazione della stessa.

Con l'approvazione di questo provvedimento, la "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo" verrà d'ora in poi celebrata il 1º febbraio di ciascun anno, "al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra".

La scelta di questa data non è certamente casuale: nel 1979, infatti, in questa stessa data entrò in vigore l'attuale testo unico sulle pensioni di guerra in cui, per la prima volta, le vittime civili furono pienamente equiparate a quelle militari, riconoscendo loro pari dignità.

La formulazione della legge, frutto dell'elaborazione avvenuta durante il proficuo dibattito in Parlamento, richiamandosi genericamente alle guerre e ai conflitti, riconosce la complessità dell'attuale scenario internazionale, dove a infierire sulle popolazioni civili sono per lo più scontri di carattere bellico che prescindono da dichiarazioni di guerra formali.

La legge affida agli enti territoriali il compito di promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo. Su queste stesse tematiche il Ministero dell’istruzione avrà il compito di far ricordare la ricorrenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, grazie al suo alto valore educativo. A tutte queste iniziative parteciperanno attivamente l’Associazione nazionale vittime civili di guerra  e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

"Su nostra proposta – ha dichiarato entusiasta l’avvocato Giuseppe Castronovo, Presidente dell’ANVCG – è stata finalmente riconosciuta la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. La ricorrenza, che aspettavamo ardentemente da ormai quasi 70 anni, aiuterà l’ANVCG a svolgere con maggior forza quella funzione di ponte tra le generazioni e tra il presente e il passato,  di cui ha parlato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; questa funzione costituisce una delle più profonde ragion d’essere dall’Associazione e svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di quella  cultura di pace e di solidarietà che tutti noi vittime civili di guerra vogliamo costruire nella società. Grazie a noi - ha concluso il Presidente - dopo tanti anni il Parlamento è tornato ad occuparsi di vittime civili di guerra; ciò, oltre al suo valore in sé, ha una grande importanza anche come punto di partenza per poter affrontare le altre battaglie dell’Associazione in favore della categoria, prima fra tutti la questione dell’adeguamento dei trattamenti pensionistici. E’ questa una sfida difficilissima per via della ricadute economiche che essa comporta ma che l’Associazione non ha mai abbandonato e che ora cercherà di vincere con forza ed entusiasmo rinnovati".


Legge 25 gennaio 2017, n. 9 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.36 del 13-2-2017)
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre
e dei conflitti nel mondo

Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il giorno 1º febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Art. 2.
1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

Art. 3.
1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 4.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo».
2. Alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Art. 5.
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Ultima modifica il Martedì, 14 Febbraio 2017 10:09

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