La principale forma di sostegno è l'iscrizione all'Associazione. Possono aderire le seguenti categorie:
- i mutilati e invalidi civili di guerra
- vedove e vedovi di guerra e soggetti ad essi equiparati
- coniuge e figli di grandi invalidi di guerra;
- orfani di guerra
- genitori o avi allevatori di caduti per fatti di guerra e soggetti ad essi equiparati
- collaterali di caduti per fatti di guerra
- coniuge e figli di invalidi civili di guerra deceduti per qualsiasi causa
- figli e coniuge di mutilato e invalido dalla 2ª all’8ª categoria
- cittadini italiani civili che hanno subìto invalidità per fatti connessi alla partecipazione dell’Italia a missioni delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
- i congiunti dei caduti civili nelle circostanze di cui punto precedente
- tutti coloro che vogliono sostenere l'ideale delle promozione della pace (come "promotori di pace e solidarietà")
Per conoscere le varie modalità d'iscrizione all'Associazione, contattare la Presidenza o la sezione della propria provincia.
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In sede di dichiarazione dei redditi, vi è poi la possibilità di versare il 5 per mille all'Associazione (codice fiscale 801 327 505 81), che è regolarmente iscritta all'anagrafe delle Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Per saperne di più su questa modalità di sostegno, vi consigliamo di leggere qui.
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E' infine possibile effettuare una donazione a favore dell'Associazione.
In questo caso è possibile fruire di alcune agevolazioni fiscali, a patto che il versamento sia eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Le agevolazioni consistono in:
- possibilità di dedurre l'importo della donazione dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso, entro un tetto massimo di deducibilità di 70.000 euro (sia per le persone fisiche che per gli enti);
- in alternativa, possibilità di usufruire della detrazione d'imposta del 19% (solo per le persone fisiche.
Ricordiamo infine che i lasciti testamentari a favore dell’Associazione non sono soggetti ad alcuna tassa di successione.