DECRETO 23 settembre 2008 Provvidenze in favore dei grandi invalidi,di cui all'art. 1,comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.288.(Gazz.Uff.n.262 dell' 8-11-2008)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra»;
Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova
normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di
guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore,
demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero
degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli
che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la
quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio
obbligatorio di leva;
Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove
disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e
in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni gia'
attribuite al Ministero della solidarieta' sociale e sono trasferite
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di
Servizio civile nazionale;
Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e
19 dicembre 2005 e i decreti del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
28 dicembre 2007, recante la ripartizione delle unita' previsionali
di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2008, con il quale e' stato iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo
1319 del programma «protezione sociale per particolari categorie
(24.5)» nell'ambito della missione «diritti sociali, solidarieta'
sociale e famiglia (24)» per l'importo di euro 7.746.853;
Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ufficio nazionale per il servizio civile - e del Ministero
dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 9 maggio 2008
e 8 maggio 2008;
Considerato che, per il corrente anno 2008, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non
ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi
regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione
relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai
grandi invalidi;
Considerato altresi' che il medesimo Ufficio nazionale per il
servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel
caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti
accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio
dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno
sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio
i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi
invalidi;
Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove
disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore
militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre
2007;
Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori
debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra
evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2008,
assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi
invalidi;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del 30 aprile 2008, il numero dei grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e
4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo
all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'
di 485 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 5.109.960.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2008, pari ad euro 2.636.893, sono liquidati, in
via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di
aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D);
ed E), numero 1, della citata tabella E:
a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al
15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado
di assicurarlo;
b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di
accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della
citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura
mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono
corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio
2008 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno
del mese successivo alla data di presentazione della domanda per
ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che
abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2008.
4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.
Art. 2.
1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2008,
redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il
31 dicembre 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7,
previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il
richiedente. Fino al 31 dicembre 2008, gli enti titolari dei progetti
di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del
progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al
citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per
quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del
servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del
servizio stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene
anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono
all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione
autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che
curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti
medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319 Economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 settembre 2008
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 11, foglio n. 107
Allegato
Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore per l'anno 2008
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
- Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro -
Ufficio 7 - via Casilina, 3 - 00182 - Roma
Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge
27 dicembre 2002, n. 288).
Il/la sottoscritto/a : cognome ...... nome ...... nato/a ...... il
...... a ......(Prov......), codice fiscale.......................
residente a ......(Prov.......) in via/piazza ........... n.......
(c.a.p. ......) tel. ........... grande invalido/a di Tabella, E
lettera ...... (iscrizione n.......) come da allegato mod. 69 o
decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata
legge n. 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile
per l'anno 2008.
Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):
di avere usufruito per l'anno 2007 dell'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio 7
di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;
di non aver usufruito nell'anno 2008, sino alla data odierna,
di accompagnatore del servizio civile;
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2,
della legge n. 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data
di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare
o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore
della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come
attestato dagli atti allegati;
di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4,
della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto
richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel
triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza
ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII
di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione
dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente
percepite dopo tale assegnazione.
Con osservanza.
Data e firma ......
Avvertenze: In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa
deve essere compilata secondo le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.