Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n. 25388 del 05/12/2007
FATTO
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DIRITTO
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Il legislatore dal 1992 ha voluto, pertanto, assegnare ai citati divieti, per il solo fatto di essere violati, la caratteristica di intralcio o pericolo per la circolazione prevedendo espressamente ed obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del comportamento violativo accertato e censurato.
A tal riguardo, anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide (in possesso dello specifico contrassegno, cosa da escludere nella vicenda che occupa per non esser stato rinvenuto dall'agente accertatore sull'autovettura e per non averne l'opponente neppure invocato l'utilizzo) nonostante alcune agevolazioni accordate a tale tipologia di utenza (sosta nelle zone vietate dalla specifica segnaletica, circolazione e sosta nelle aree tutelate - Z.T.L. ed aree Pedonali -, sosta senza limiti di tempo nelle aree destinate a sosta regolamentata, sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket, circolazione nelle corsie preferenziali), devono rispettare i divieti imposti dal citato art. 158, proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni. Ne deriva, pertanto, che l'opponente non poteva posizionare il veicolo sull'attraversamento pedonale solo per il fatto di non riuscire a trovare altro parcheggio e di doversi recare presso un istituto di credito, circostanze peraltro soltanto dichiarate e non sopportate da alcuna prova.
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