DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 2009 , n. 37
Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento
di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle
missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali,
a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Gazz.Uff.n.93 del 22/4/2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 2, commi 78 e 79; Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'articolo 82; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; Visto il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56; Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 gennaio 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: ...omissis... Art. 5. Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente 1. Per l'accertamento delle percentuali di invalidita' si procede secondo i seguenti criteri e modalita': a) la percentuale d'invalidita' permanente (IP), riferita alla capacita' lavorativa, e' attribuita scegliendo il valore piu' favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso approvate, in conformita' all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e il valore determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e della tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidita' permanente, riferite alla capacita' lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidita' o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidita' permanente non inferiore al cento per cento; ...omissis... Allegato 1 (previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) Tabella ===================================================================== Tabella | Categoria | Percentuale invalidita' ===================================================================== A | PRIMA | 100% - 91% A | SECONDA | 90% - 81% A | TERZA | 80% - 71% A | QUARTA | 70% - 61% A | QUINTA | 60% - 51% A | SESTA | 50% - 41% A | SETTIMA | 40% - 31% A | OTTAVA | 30% - 21% B | - | 20% - 1l%