Con la circolare Inps n°41 del 16/3/2009, l'Inps ha fornito le indicazioni per l'applicazione della sentenza n.19 del 26/1/2009 della Corte Costituzionale, con cui il diritto al congedo biennale retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap è stato esteso anche ai figli conviventi, se sussiste l'assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile.
Per poter concedere il congedo, devono sussistere tutte le seguenti condizioni:
1) il genitore disabile non deve essere coniugato oppure non deve convivere con il coniuge oppure, laddove sia coniugato e convivente con il coniuge, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- il coniuge non deve prestare attività lavorativa o deve essere lavoratore autonomo;
- il coniuge deve aver espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
2) i genitori del genitore disabile devono essere deceduti oppure totalmente inabili;
3) il genitore disabile non deve avere altri figli conviventi oppure, in caso contrario, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- gli altri figli non devono prestare attività lavorativa o devono essere lavoratori autonomi;
- gli altri figli devono aver espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
4) il genitore disabile non deve avere fratelli o sorelle conviventi oppure, in caso contrario, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- il fratello/sorella convivente non deve prestare attività lavorativa o deve essere lavoratore autonomo;
- il fratello/sorella convivente deve aver espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
Ricordiamo che i massimali per il calcolo dell'indennità spettante durante il congedo, aggiornati all'anno 2009, hanno i seguenti importi:
- importo massimo giornaliero dell'indennità : euro 89,15
- importo massimo annuo dell'indennità : euro 32.528