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Lunedì, 30 Giugno 2008 00:00

Nota Inpdap n°13/2008 sull'applicazione della legge 336/70

Prosegue l'incredibile "balletto" dell'Inpdap in merito alle modalità applicative del beneficio di cui all'art.2, comma 1, della legge n°336/70.

Infatti con la nota operativa n°13 del 27/3/2008 l'Istituto ha fornito ulteriori indicazioni, annullando la sua precedente nota n°10 del 4 marzo.

In questa nuova nota, che si rifà addirittura a un metodo di calcolo di oltre 15 anni fa, l'Istituto ha indicato che il beneficio va applicato secondo il seguente procedimento:

  • si acquisisce dal datore di lavoro l'importo dell'incremento retributivo attribuito in applicazione dell'art.2, comma 1, della legge n°336/70 (che corrisponde sempre in pratica al 7,50% della retribuzione alla cessazione dal lavoro);
  • si determina l'importo della pensione secondo le regole generali;
  • si determina l'importo del beneficio da aggiungere sulla pensione moltiplicando lo stesso per l'aliquota applicata alla retribuzione annua pensionabile valida per il giorno di cessazione dal servizio, secondo quanto previsto nella circolare n°1 del 14 gennaio 1994.

Trattandosi di calcoli molto complessi, è impossibile dire in via generale se l'applicazione di questi nuovi principi comporta un miglioramento per gli interessati e pertanto, nell'incertezza, si consiglia comunque di contattare l'Inpdap.

Va notato comunque che quest'ultima nota ripristina in sostanza le regole vigenti prima del gennaio 2006 e da questo se ne dovrebbe quindi dedurre che tale consiglio riguarda principalmente coloro che hanno avuto la liquidazione della pensione tra gennaio 2006 e marzo 2008.

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 10:34

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