Tra le varie disposizioni restrittive in materia di assenze nel pubblico impiego introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n°112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n°133, ve ne era una da cui derivava un effetto negativo della fruizione dei permessi fruiti dai parenti lavoratori per l'assistenza di familiari invalidi e dei congedi fruiti per l'assistenza degli stessi, ai fini della distribuzione dei "fondi per la contrattazione integrativa" (art.71, comma 5).
L'art.17, comma 23, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ha abrogato quest'ultima norma e pertanto le assenze dal lavoro per l'assistenza a familiari disabili non verranno più a penalizzare gli aventi diritto sotto questo profilo.
E' da notare che l'abrogazione non ha effetto retroattivo e che quindi esplica i suoi effetti solo a partire dallo scorso 1° luglio.