Con la legge 7 maggio 2009, n°46 il diritto al voto domiciliare è stato esteso a tutti gli invalidi intrasportabili, per qualsiasi causa.
Questa innovazione legislativa amplia il diritto al voto domiciliare, che in precedenza era ammesso solo quando la condizione di intrasportabilità derivava dalla "dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali".
Ora invece il diritto al voto domiciliare spetta a tutti "gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" e agli "elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano".
Per esercitare questo diritto è necessario far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli interessati , in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, la seguente documentazione:
- una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio con l'indirizzo completo dell'abitazione;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti la condizione di intrasportabilità.
La legge è formalmente entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione e quindi è teoricamente applicabile anche per le prossime elezioni previste nel mese di giugno, anche se nella maggioranza dei casi non vi sono i tempi tecnici perché ciò possa effettivamente verificarsi.