Qualche mese fa il Dipartimento per la Funzione Pubblica aveva espresso l'avviso che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche finalizzate a coprire le quote di riserva previste dalla legge n. 68/1999 (collocamento obbligatorio delle categorie protette) sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica (cfr. il nostro articolo per maggiori dettagli).
Questa interpretazione era fortemente lesiva del diritto delle categorie protette, perché sono moltissime le amministrazioni pubbliche con un'eccedenza di personale rispetto alla pianta organica.
L'art. 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101 - convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 - ha posto rimedio a questa situazione, stabilendo che "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà".
Il generico riferimento alle "categorie protette" rende la norma applicabile sia nei confronti dei disabili che delle altri soggetti ricompresi in tale novero (orfani e vedove di guerra, profughi ecc.).