Con la nota operativa n°10 del 4/3/2008 l'INPADP è tornato ancora una volta sulla questione del calcolo del beneficio di cui all'art.2, comma 1, della legge 336/70 (i cosiddetti "tre scatti") in favore dei combattenti e assimilati.
In questa nota, modificando un precedente orientamento del 2006, l'Istituto ha indicato che il beneficio va applicato secondo il seguente procedimento:
- si calcola il beneficio corrispondente al 7,50% della retribuzione alla cessazione dal lavoro;
- si determina l'importo della pensione secondo le regole generali;
- all'importo di pensione così calcolato, si aggiunge il beneficio sia sulla quota A che sulla quota B.
Questo metodo di calcolo si presenta come più favorevole di quello precedentemente adottato dall'Istituto.
La nota precisa che i provvedimenti emanati in precedenza secondo regole diverse verranno rideterminati, previa specifica richiesta degli interessati avente valore dichiarativo.