Inizialmente la legge istitutiva dell’APE sociale – il meccanismo che consente a determinate categorie di anticipare l'accesso alla pensione – ha previsto l’accesso per i soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La legge di stabilità 2018 ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio, ricomprendendo anche i parenti di secondo grado (nipoti in linea diretta, fratelli e sorelle) e gli affini fino al secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati, figli dell’altro coniuge derivanti da un precedente legame).
Per questi nuovi soggetti ammessi al beneficio, la legge subordina il loro diritto all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni: avere compiuto i settanta anni di età o essere anch'essi affetti da patologie invalidanti o essere deceduti o mancanti.
La circolare applicativa dell’INPS (n.34 del 23 febbraio 2018) ha poi precisato che, per tutti quanti gli aventi diritto, il previsto requisito della convivenza si realizza anche per i soggetti conviventi nello stesso stabile, anche se non nel medesimo appartamento, come già è previsto per il congedo straordinario per disabili .
Ricordiamo che gli invalidi di guerra di 1ª categoria sono automaticamente riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104., mentre per gli invalidi di guerra delle altre categorie è necessario il riconoscimento da parte della competente commissione della ASL.
Per ogni altra informazione o chiarimenti sull'APE sociale, è necessario contattare l'INPS o rivolgersi a un CAF.