Com'è noto, vi sono alcune tipologie di pensioni di guerra (ad esempio quella per gli orfani maggiorenni inabili) e di assegni di guerra (ad esempio, la tredicesima mensilità con l'eccezione dei grandi invalidi) che richiedono il possesso di un limite di reddito lordo IRPEF inferiore a una certa cifra, che per il 2014 è pari a 16.057,05 euro.
Per il corretto calcolo del reddito a questo fine, va tenuto conto che l’art.8, comma 1, del decreto legislativo n.23/2011 dispone che l’IMU, per gli immobili non affittati “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche”.
A sua volta, l’art.3, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.
L’effetto combinato delle ultime due norme citate fa sì che il reddito prodotto da immobili non affittati soggetti a IMU non concorre attualmente alla formazione del reddito complessivo, come chiarito in modo inequivocabile dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.5/E dell’11 marzo 2013.
Dato che l’art.70 del D.P.R. n.915/1978 stabilisce che – per quanto riguarda il limite di reddito nella pensionistica di guerra – debba farsi riferimento al “reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili”, se ne deduce che a tal fine non hanno rilevanza i redditi prodotti da immobili non affittati soggetti ad IMU.
La circolare n.11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia elle Entrate ha stabilito che questa regola vale anche per il reddito dell'anno 2013, con riferimento agli immobili che sono stati in qualche modo soggetti all'IMU, ivi compresa la cosiddetta mini-IMU.
Per il prossimo anno occorrerà vedere come sarà regolamentata la tassazione degli immobili dopo l'imminente riforma.