L'art.25 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, contiene diverse semplificazioni di carattere amministrativo per i soggetti con invalidità.
Anche se nessuna di queste norme è specificatamente diretta agli invalidi di guerra, alcune di esse per la loro generalità possono comunque essere utili agli appartenenti alla categoria. Vediamo quali sono gli ambiti in cui è intervenuto il provvedimento, soffermandoci in particolare su quanto può interessare gli invalidi di guerra.
Patenti di guida
Una novità molto rilevante per tutti gli invalidi titolari di patenti speciali è la disposizione con cui si prevede che se nella visita di idoneità alla guida la Commissione competente certifica che il conducente presenta una disabilità stabilizzata e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati con la medesima procedura prevista per tutti gli altri patentati.
Questo consentirà un grande risparmio di tempo e denaro per i cittadini che presentano questo tipo di invalidità stabilizzate, il cui caso più tipico sono le mutilazioni di arti.
Un'altra innovazione molto più marginale consiste nella presenza, a titolo gratuito, nelle Commissioni deputate agli accertamenti per la patente di "un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia"
Parcheggi
Il decreto impone ai Comuni l'obbligo (che in precedenza era solo una facoltà) di stabilire, nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dalla legge, pari a un posto ogni 50.
Viene confermato che la previsione della gratuità della sosta nelle aree a pagamento per i disabili muniti di contrassegno è rimessa alla discrezionalità dei Comuni.
Certificati provvisori per i permessi e i congedi previsti dalla legge n.104/92
Il decreto riduce a 45 giorni il termine entro cui la Commissione medica preposta deve pronunciarsi sull'accertamento della condizione di handicap ai sensi della legge n.104/92. Trascorso questo termine, l'accertamento può essere effettuato in via temporanea da un medico specialista della ASL.
Inoltre il decreto prevede che la Commissione medica può rilasciare un certificato provvisorio subito dopo la visita.
La validità dei certificati provvisori, prima limitata alle sole richieste di permessi, è ora stata estesa anche alle richieste di congedo per l'assitenza di familiari invalidi.
Concorsi pubblici
E' stato previsto che per quanto riguarda le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, i partecipanti con invalidità uguale o superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Tenuto conto della scala di equivalenza tra categorie e percentuali, questo diritto spetta agli invalidi di guerra di prima e seconda categoria.
La legge di conversione ha poi modificato la norma di cui all'art.16 della legge n.68/1999, che - ai fini della copertura delle quote di riserva - consente l'assunzione dei disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, specificando che ciò può avvenire solo se esiste lo stato di disoccupazione.
Norme sull'invalidità civile
A titolo informativo, riportiamo anche in modo sintetico le novità introdotte nello specifico campo dell'invalidità civile:
- è stato stabilito che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura;
- viene abolito l'obbligo di visita al compimento della maggiore età per il mantenimento delle indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità riconosciute nella minore età;
- viene esteso il divieto di disporre visite di controllo per le patologie stabilizzate indicate dall'apposito decreto del Ministero della Salute anche ai casi in cui non vi è erogazione dell'indennità di accompagnamento.