Lunedì, 23 Febbraio 2015 12:19

Charimenti sull'assegno sostitutivo dell'accompagnatore

Molti aventi diritto all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore hanno ricevuto una lettera dall’Ufficio del Servizio Civile in cui erano invitati a “presentare la domanda” per la concessione dell’assegno.

Si tratta di una comunicazione redatta su schemi non aggiornati che non tiene conto delle novità normativa avvenute recentemente: infatti il decreto interministeriale 10 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n.192 del 20/8/2014, all’art.2, comma 1, prevede espressamente che “Le domande prodotte per l’anno 2013, nonché quelle prodotte per il 2014 da coloro che non avevano richiesto l’assegno per l’anno precedente, continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2015, salvo  monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002”.

Pertanto – allo stato attuale – la domanda è da ritenersi necessaria solo per coloro che non l’hanno presentata nello scorso biennio, mentre è superflua negli altri casi.

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha segnalato la questione all’Ufficio del Servizio Civile, in modo da evitare per il futuro il ripetersi di simili fuorvianti comunicazioni.

Ricordiamo che la liquidazione dell’assegno per il 2015 comincerà ad avvenire solo dopo che sarà stato emanato l’indispensabile decreto ministeriale attuativo: qualora questo dovesse avvenire entro l’anno – così come accaduto nel 2014 – verrà liquidato l’importo arretrato e le restanti mensilità saranno pagate insieme alla pensione. In caso contrario tutto l’importo verrà liquidato ex post in un’unica soluzione.

Ultima modifica il Lunedì, 23 Febbraio 2015 12:26

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, si acconsente all’uso dei cookie Per sapere di più sui cookie e come cancellarli si veda questa pagina.

Accetto i cookie da questo sito:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk