A seguito di un quesito posto dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, con la nota n.7989 del 13/2/2015, l'INPS ha confermato che il beneficio di cui all'art.2 della legge n.336/70 (i cosiddetti "tre scatti" sulla pensione) sono applicabili anche sulle pensioni o sulle quote di pensione calcolate con il sistema contributivo.
In questo caso, sull'importo dei benefici concessi viene calcolato il montante contributivo pari al 33% di detto importo.
Questo a sua volta sarà moltiplicato per il coefficiente previsto dalla legge.
Con queste indicazioni, l'INPS ha confermato sostanzialmente la validità generale dell'orientamento già espresso a suo tempo per le vittime del terrorismo e delle stragi con la circolare n.113 del 19 Ottobre 2005, così come integrata dalla circolare n.122 del 24 ottobre 2007.