Rispondendo ad un quesito posto dalla CGIL, il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi per i disabili previsti dall’art. 33 della legge n.104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza (cfr. interpello n.20/2016).
Tenendo in considerazione le diverse finalità delle ferie e dei permessi, il Ministero ha specificato che “qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, la fruizione del relativo permesso sospende tuttavia il godimento delle ferie. Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro”.