Con la sentenza n.213/2016 del 23 settembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona disabile in situazione di gravità, in alternativa agli altri soggetti aventi diritto.
A seguito di questa sentenza quindi, anche il convivente di fatto potrà usufruire dei permessi sul lavoro per l'assistenza al disabile con cui vive insieme; è da notare che la pronuncia riguarda i soli permessi, ma non anche il congedo di due anni previsto da altra norma.
Nella motivazione, la Corte ha specificato che questa sua decisione si fonda non sull'equiparazione tra coniuge sposato e convivente di fatto, ma sull'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, che è la ragion d'essere della norma.
La sentenza diventerà immediatamente operativa appena sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e dopo che l'INPS avrà fornito le necessarie indicazioni applicative.