A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), vi sono state delle novità anche nella procedura di presentazione dei ricorsi in materia pensionistica e quindi anche in materia di pensioni di guerra.
Secondo le nuove regole, infatti, per quanto riguarda i nuovi ricorsi in primo grado:
a) il pensionato presenta il ricorso alla Corte dei Conti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) entro un breve termine, il giudice emette il decreto di fissazione dell’udienza che viene comunicato tempestivamente al pensionato;
c) nel termine di 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, il pensionato deve notificare attraverso l’ufficiale giudiziario all’ufficio che ha prodotto il provvedimento impugnato (di solito la locale Ragioneria Territoriale dello Stato) il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. Dalle informazioni acquisite per le vie brevi risulta che la Corte dei Conti invia al ricorrente i documenti da notificare solo in caso di utilizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso contrario il ricorrente deve richiedere alla segreteria della Corte copia conforme del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, ai fini della notifica;
d) una volta effettuata la notifica attraverso l’ufficiale giudiziario, la prova della notifica stessa (cosiddetta “relata di notifica”) va trasmessa alla Corte dei Conti.
L'assistenza di un legale per i giudizi in primo grado resta facoltativa, ma come si può facilmente intuire da questa illustrazione, le modifiche della procedura (in special modo quella di cui al punto c) rendono di fatto assai difficoltoso – e spesso quasi impossibile – per i pensionati di guerra presentare un ricorso correttamente, senza un'assistenza legale almeno per la fase introduttiva. Per questo vi consigliamo di contattare la sezione dell'ANVCG più vicina.