Venerdì, 29 Novembre 2019 12:14

Recuperi di somme per indebita percezione di pensioni di guerra o assegni accessori a causa del superamento del limite di reddito

Recentemente si stanno verificando diversi casi in cui il Ministero dell’Economia ha richiesto indietro somme, anche ingenti, per indebita percezione di pensioni di guerra o assegni accessori a causa del superamento del limite di reddito. Trattandosi di una questione piuttosto rilevante, riteniamo utile fare un punto sulla situazione in materia.

Prima di tutto ricordiamo che solo alcune pensioni o assegni accessori sono sottoposti al limite di reddito: a questa pagina potete trovarne l'elencazione, oltre che i prontuari con l'importo del limite nell'anno corrente e in quelli precedenti.

Venendo alla questione dei recuperi, va ricordato che la comunicazione del superamento è un obbligo stabilito dalla legge, ma altresì che l’art.6, comma 2, del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, relativo al settore dei trattamenti pensionistici di guerra, prevede che “La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme gia percepite”.

Riguardo la sussistenza del dolo, nel contesto di questa norma, nella circolare n.82 del 27 settembre 2000 della Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro del MEF è stato chiaramente indicato che esso “è un fatto intellettivo e volitivo consistente nella conoscenza colpevole, cioè nel convincimento della non regolarità della propria condotta e nell’intendimento di non voler agire rettamente”.

Dopo aver raccomandato di “esperire un’attenta indagine su tutte le circostanze esimenti che attengono al caso concreto”, la circolare ribadisce che “dovranno essere, pertanto, presi in considerazione soltanto in quei casi in cui il pregiudizio economico dello Stato, che ha erogato nel corso di un determinato periodo di tempo somme non dovute, procurando al pensionato un ingiusto profitto, è derivato dal comportamento (omissivo o commissivo) fraudolento assunto dall’interessato e deliberatamente preordinato a perpetrare l’inganno”.

In base a questi principi, adottati costantemente anche dalla Corte dei Conti, l’omissione della comunicazione del superamento del limite di reddito di cui all’art. 70 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 non è sufficiente di per sé a integrare l’ipotesi del dolo, dovendo invece sussistere anche la “conoscenza colpevole” e un “comportamento fraudolento”.

Le ipotesi di superamento del limite di reddito vanno quindi considerati caso per caso a secondo di diversi fattori: l’entità del superamento, le motivazioni che lo hanno causato, l’età e le condizioni personali dell’interessato ecc.

Tra gli elementi che possono, in linea di massima, essere richiamati per provare la mancanza di dolo, specie se presenti congiuntamente, si possono a titolo esemplificativo ricordare:

  • l’esistenza di uno stato di salute molto compromesso, specialmente per quanto riguarda le capacità cognitive;
  • l’età molto avanzata del pensionato;
  • il superamento del limite di reddito per pochi euro dovuto alla fluttuazione dell’adeguamento automatico;
  • il superamento del limite di reddito solo per il reddito IRPEF lordo e non per il netto;
  • la destinazione di tutte le somme al soddisfacimento di bisogni essenziali.

Una circostanza che invece rende difficile, anche se non impossibile, provare la mancanza di dolo è la percezione di un nuovo trattamento previdenziale o comunque la percezione di un nuovo reddito successivamente alla concessione della pensione o assegno di guerra, cosa che avrebbe dovuto mettere in dubbio l’interessato secondo dei normali canoni di diligenza.

Va comunque tenuto conto che, considerati gli attuali sistemi informatici integrati, la responsabilità per l’indebita erogazione degli assegni per un lungo lasso di tempo ricade in parte anche sull’Amministrazione, che ha ormai a disposizione tutti gli strumenti per procedere ai dovuti accertamenti.

Si ricorda che, a prescindere o meno dalla buona fede, il recupero di somme indebitamente corrisposte dall’Amministrazione per qualsiasi ragione non può retroagire oltre i 10 anni dal provvedimento di recupero per effetto della prescrizione decennale di cui all’art.2946 del codice civile, com’è riconosciuto costantemente dalla Corte dei Conti.

Essendo il recupero delle somme indebitamente percepite una materia con ampi aspetti discrezionali, è piuttosto raro che le Ragionerie Territoriali dello Stato possano riconoscere spontaneamente la cancellazione del debito, anche in casi in cui l’assenza di dolo è evidente.

E’ quindi frequente la necessità di considerare l’ipotesi di un ricorso alla Corte dei Conti e per questo motivo consigliamo a tutti coloro che dovessero trovarsi in questa situazione di rivolgersi alle sezioni dell’Associazione o alla Presidenza Nazionale.

Ultima modifica il Venerdì, 29 Novembre 2019 12:26

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