Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri l’atteso decreto contenente una serie di misure straordinarie in materia economico-sociale relative all’emergenza coronavirus (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il provvedimento ha un ambito di applicazione assai vasto, con un ventaglio di interventi che coprono praticamente tutti i settori di attività e tutte le categorie sociali. Senza alcuna pretesa di esaustività, si evidenziano le misure che possono in qualche modo riguardare i disabili e chi li assiste e i pensionati di guerra:
- estensione dei permessi per i disabili e per l'assistenza ai disabili: l’art. 24 ha previsto che per marzo e aprile, il numero dei giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art.33 della legge n.104/92 per l’assistenza a familiari disabili è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate. Questi dodici giorni di permesso aggiuntivi possono essere distribuiti liberamente nei due mesi, sono frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. Nella sua circolare applicativa il Ministero del Lavoro ha chiarito che questi giorni supplementari di permesso spettano anche ai lavoratori con disabilità grave, Nella sua circolare applicativa l'INPS ha inoltre stabilito che Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non è tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Sostanzialmente simili sono le direttive per i dipendenti pubblici del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- assenze dei lavoratori disabili: l'art.26 del decreto equipara al ricovero ospedaliero tutte le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104. L'assenza non è computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati per motivi di salute. Anche questa disposizione ha validità fino al 30 aprile. L'INPS ha fornito in proposito delle istruzioni applicative con il messaggio n.2584 del 24/6/2020;
- smart working per disabili e familiari che li assistono: l'art. 39 del decreto prevede che fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale .Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
- proroga dei termini di decadenza e interruzione della prescrizione in materia previdenziale e assistenziale: l’art. 34 dispone l’interruzione dei termini di decadenza e prescrizione fino al 1° giugno. La norma, alla lettera, si riferisce “alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL” e, rispondendo a un quesito dell'ANVCG, il Ministero dell'Economia ha espresso il parere che essa non sia applicabile ai trattamenti pensionistici di guerra;
- giudizi pensionistici presso la Corte dei Conti: l'art.85 ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze presso la Corte dei Conti a data successiva al 30 giugno 2020,salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. I termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020.
Si ricorda che, per certificare la condizione di disabilità con connotazione di gravità, per i grandi invalidi di guerra è sufficiente il modello 69 mentre per gli invalidi di guerra dalla 2ª all'8ª categoria è necessaria l'attestazione rilasciata dalla ASL di competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.