L'art.27 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto, per il mese di marzo, la concessione di un'indennità di 600 euro per i liberi professionisti titolari di partita IVA e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativache non siano "titolari di pensione".
Rispondendo ad un quesito della FISH, l'INPS ha chiarito che "dalla lettura sistematica delle norme richiamate si evince chiaramente che la disciplina delle incompatibilità riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali caratterizzate quindi dall'esistenza di un rapporto contributivo e non vi è alcun riferimento alle norme che regolano l'erogazione delle prestazioni assistenziali che trovano il loro fondamento giuridico in altre disposizioni di legge."
Resta quindi confermato che la titolarità di una pensione di guerra, così come di una pensione di invalidità civile o di una indennità di accompagnamento, non è motivo di esclusione da tale beneficio emergenziale.