Dopo una lunga attesa e un tormentatissimo iter di approvazione, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) il decreto-legge contententi "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", meglio conosciuto come "decreto Rilancio".
Il decreto contiene numerosissime norme, relative a diversi settori; tra queste ve ne sono anche alcune che riguardano i modo particolare i disabili e i loro familiari e che si illustrano di seguito.
Prima di tutto è stato disposto dall'art.73 del decreto che anche per i mesi di maggio e giugno sono concessi 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso per i lavoratori che assistono un familiare con grave certificata disabilità e per i lavoratori con grave disabilità. Come già avvenuto per i permessi straordinari dei mesi di marzo e aprile, questi 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti dall'art.33 della legge n.104/1992 (tre al mese).
Ricordiamo che per la fruizione di questi permessi aggiuntivi non è necessaria una nuova richiesta se già si fruisce del permesso ordianrio di tre giorni. Inoltre i permessi sono frazionabili in ore, sono previsti anche per chi lavora in modalità agile (smart working) e sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.
Per quanto riguarda poi l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori di disabili, è stata prevista nell'art.74 una estensione fino al 31 luglio 2020, senza però che sia stata fornita alcuna indicazione sulle modalità di applicazione, che restano di difficile interpretazione. Secondo la norma originaria, per usufruire di questo beneficio, ai lavoratori con grave disabilità viene richiesto:
- la certificazione della disabilità ai sensi della legge n.104/1992 con connotazione di gravità (questo documento non è necessario per i soli invalidi di guerra di 1a categoria);
- la prescrizione delle "autorità sanitarie competenti" (che al momento non sono state individuate);
- la prescrizione del medico di assistenza primaria (presumibilmente il medico di famiglia).
Anche se non sono norme di diretta applicazione, segnaliamo infine che nel decreto sono stati aumentati il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo per il cosiddetto "dopo di noi", aumenti destinati a specifiche finalità che il provvedimento del Governo esplicita con indicazioni che poi serviranno per il riparto alle Regioni.
Per completezza d'informazione, si evidenzia che l'articolo 9 del Dpcm 18 maggio ha previsto esplicitamente che "le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista” per la generalità dei casi.
L'art.3, comma 2, dello stesso Dpcm ha poi esonerato dall'obbligo della mascherina, nei casi in cui questo sussiste, "i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti".