Martedì, 05 Gennaio 2021 10:40

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore: confermate regole e importi anche per il 2021

Sulla G.U. n.316 del 21 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto interministeriale 3 novembre 2020 relativo alll'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori, con le regole per il 2020, che che confermano pienamente quelle degli anni precedenti. La pubblicazione del decreto quest'anno è avvenuta con notevole ritardo rispetto gli anni precedenti, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, e ciò ha causato il grande ritardo nella liquidazione che si è verificato nel 2020.

L’importo degli assegni è stato confermato nella somma di €.900 o €.450; si ricorda che non è prevista la 13ª mensilità.
    
Data la consistenza del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno concessi a tutti coloro che ne hanno diritto.

Come negli scorsi anni, l’assegno spetta dal 1° gennaio al 31 dicembre.  Tuttavia, per coloro che richiedono l’assegno per la prima volta, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda. Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno di riferimento a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.

Il decreto ha confermato che anche per il 2021 non sarà necessaria una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata nell'anno 2013 o successivi. Resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno in precedenza e per coloro che non l'hanno mai richiesto almeno una volta dal 2013 ad oggi.

La domanda va presentata al nuovo indirizzo dell'ufficio competente: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi - Ufficio VII - Via XX Settembre 97,00187 Roma.

Sulla base di questo utlimo decreto, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile generico per la richiesta dell'assegno, che - lo ripetiamo - è obbligatoria solo nei casi indicati sopra.

Ultima modifica il Martedì, 05 Gennaio 2021 10:50

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