Lunedì, 23 Agosto 2021 09:30

A partire dal 2022 l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore sarà erogato senza interruzioni

Grazie a un emendamento approvato in sede di conversione al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), a partire dal 2022 l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore dovrebbe avvenire senza soluzione di continuità e quindi, di fatto, a regime.

E' questo un obiettivo da lungo tempo perseguito dalle Associazioni di categoria, che da anni sono impegnate per ottenere una regolamentazione definitiva di questo istituto; questo assegno è nato come misura emergenziale e la sua regolamentazione particolarmente farraginosa risente tuttora di questa caratteristica. L'emendamento approvato, di cui riportiamo sotto il testo, non supera questa impostazione ormai obsoleta, ma ha almeno il pregio di consentire agli aventi diritto di percepire l'assegno con continuità.

A questa pagina potete trovare i dettagli sui requisiti per ottenere l'assegno e le altre informazioni utili.



Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29  luglio 2021, n. 108

"Governance del  Piano nazionale di ripresa e resilienza e  prime  misure  di  rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"

Art. 66 ter
Misure di semplificazione per l'erogazione  dell'assegno  sostitutivo dell'accompagnatore militare
 
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nelle more dell'adozione del  decreto  annuale  di  cui  al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a  erogare  l'assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell'anno precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Ultima modifica il Lunedì, 23 Agosto 2021 09:44

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