Con la legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha convertito il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 ("Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale"), sono state introdotte delle importanti novità per i veicoli utilizzati dai disabili o comunque al loro servizio.
La prima novità è il riconoscimento in via generale del diritto alla sosta gratuita per i titolari del contrassegno anche nelle aree a pagamento, qualora risultino occupati o indisponibili i posti riservati agli invalidi. Prima di questo intervento legislativo questa possibilità era rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni e questo era causa di ingiustificate differenze di trattamento da città a città.
Questa novità entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Curiosa e tutto sommato superflua è la specificazione che nel caso in cui "derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate".
L'altra novità è la previsione che per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali sull'acquisto dei veicoli "i soggetti con ridotte o impedite capacita motorie permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie" prescritti obbligatoriamente.
Presentata come una mera semplificazione, questa norma sembra in effetti stabilire un'automatica applicazione delle agevolazioni fiscali sull'acquisto ai titolari di patenti con obbligo di adattamento del veicolo. Un chiarimento verrà probabilmente dal decreto attuativo che dovrà essere approvato entro un mese.