Martedì, 21 Marzo 2023 10:56

Semplificazione dei procedimenti di accertamento dell'invalidità civile e della disabilità ex legge 104/1992

Nel corso del 2020 il Parlamento ha approvato una norma che che dà la possibilità di ottenere il riconoscimento delle condizioni di invalidità civile e di disabilità ai sensi della legge n.104/1992 anche solo sulla base degli atti, senza necessità di visita diretta (art. 29-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120). Questo può avvenire "in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva".

Con il messaggio n.1060 del 17/03/2023 l'INPS ha fornito una serie di indicazioni operative per rendere concretamente operante la norma, adeguando anche le procedure informatiche a disposizione dei cittadini.

Tra le indicazioni fornite, appare molto interessante il passaggio in cui viene detto che "La valutazione obiettiva sulla base dei documenti non è possibile solo allorquando i documenti non sono sufficienti per redigere il verbale. Si ricorda, infatti, che gli accertamenti effettuati da specialisti possono essere messi in dubbio solo in presenza di elementi oggettivi che inducono a considerarli non veritieri nel presupposto generale per il quale il certificato redatto da un medico pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ha valore di atto pubblico, facente fede sino a querela di falso in ordine ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e in ordine al contenuto intrinseco delle dichiarazioni che gli sono state rese. Qualora, i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta".

Ciò naturalmente vale, a maggior ragione, per i decreti di concessione della pensione di guerra e i verbali delle Commisioni Mediche di Verifica. Ricordiamo che, ai sensi dell'art.38, comma 5, della legge n.448/1998, gli invalidi di guerra di 1ª categoria sono automaticamente riconosciuti disabili in situazione di gravità ex legge 104/1992, senza essere assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'art.4 di questa legge.

 Trattandosi di principi generali, non è escluso che questa possibilità di giudicare sugli atti possa essere estesa in futuro anche agli accertamenti in materia di pensioni di guerra, quando questa competenza sarà trasferita all'INPS.

Ultima modifica il Venerdì, 24 Marzo 2023 14:28

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