Un emendamento approvato in sede di conversione dell'ultimo decreto-milleproroghe (art.5-bis della legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170) ha ulteriormente prorogato il termine per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità dalle forze del Terzo Reich, ai fini dell'accesso al Fondo appositamente istituito per il risarcimento di tali danni.
A seguito di questa modifica, possono ora accedere al Fondo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l'umanità che hanno ottenuto una sentenza passata in giudicato o una transazione avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 31 dicembre 2023 (il vecchio termine era il 28 giugno 2023).
Per i dettagli sugli altri requisiti richiesti e la procedura di accesso al Fondo, si rinvia a questo articolo.