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Lunedì, 16 Aprile 2012 12:37

Decreto legislativo n.151/2011 - Modifiche ai permessi e ai congedi di cui alla legge n.104/92

Sulla G.U. n.173 del 27/7/2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n.119, che ha apportato una serie di modifiche alla normativa in materia di permessi e congedi per l'assistenza ai familiari disabili.

a) Congedo biennale per l'assistenza ai familiari disabili (art.4, d.lgs. 119/11)

In esecuzione delle pronunce rese dalla Corte Costituzionale negli ultimi anni, il congedo biennale per l'assistenza ai familiari disabili viene riconosciuto secondo questo ordine di priorità:

  • coniuge convivente;
  • coniugein caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, i genitori, anche adottivi
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge e dei genitori, uno dei figli conviventi
  • in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, dei genitori e dei figli conviventi, uno dei fratelli o sorelle conviventi

Per quanto concerne la "mancanza", secondo le circolari applicative, essa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Ai fini dell'individuazione delle patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, le medesime circolari, sentito il Ministero della Salute, prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi).

Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa.

Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.

Il congedo infine non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

Viene ribadito che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il tetto massimo annuo per l'indennità, soggetto a rivalutazione annuale, è per il 2011 pari a euro 43.579,06.

In controtendenza con i più recenti orientamenti interpretativi in materia, è stato poi specificato che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

b) Permessi per l'assistenza ai familiari disabili ai sensi della legge n.104/92 (art.6, d.lgs. 119/11)

Viene confermato anche a livello normativo, che il lavoratore ha diritto di usufruire dei permessi anche in relazione a più familiari disabili.

Questa cumulabilità è però consentita solo a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine di primo grado o di secondo grado, qualora i genitori e il coniuge della persona disabile siano di età superiore ai 65 anni, invalidi oppure deceduti o mancanti.

Per quanto riguarda poi l'assistenza fornita da persona che vive lontana dal domicilio del disabile, è stato previsto che, se questa distanza è superiore ai 150 km stradali, è necessario produrre il titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, che dimostri il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Anche i permessi infine non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

 c) Referente unico

Sia i congedi che i permessi non possono essere concessi a più di un lavoratore per l'assistenza alla medesima persona con disabilità. Questo significa che una volta autorizzata la fruizione del permesso, nessun altro lavoratore può farne richiesta e ottenerne la concessione, finchè il primo lavoratore non ne abbia cessato la fruizione.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche legislative e delle pronunce giurisprudenziali degli ultimi annni, il "referente unico" può essere scelto liberamente dalla persona disabile, senza che a nulla rilevi che nell'ambito del nucleo familiare si trovino altre persone non lavoratrice idonei a fornire l'aiuto necessario.

Il referente è unico sia per i permessi che per i congedi, che quindi non possono essere concessi a persone diverse nello stesso periodo.


Ultima modifica il Venerdì, 04 Maggio 2012 14:08

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