L'art.16 della legge n.68/1999 sul collocamento obbligatorio prevede che "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti [...] anche se non versino in stato di disoccupazione".
Con la Sentenza n.380 del 27 gennaio 2012, il Consiglio di Stato ha confermato un'interpretazione restrittiva di questa norma, nel senso che si può prescindere dallo stato di disoccupazione al momento dell'assunzione, ma non al momento di presentazione della domanda.
Secondo questa decisione infatti, lo stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è un elemento fondamentale e imprescindibile per poter usufruire della eventuale riserva prevista dal bando.
Ai sensi dell'art.16 sopra citato, non è invece più necessario che lo stato di disoccupazione permanga fino al momento dell'assunzione, com'era invece previsto nella vecchia normativa sul collocamento obbligatorio, anteriormente alla riforma del 1999.
Per le altre categorie protette invece (orfani, vedove, profughi ecc.), lo stato di disoccupazione deve essere esistente in entrambi i momenti.