L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.66/E del 20/6/2012, ha espresso l'avviso che l'IVA ridotta al 4% per le vetture destinate agli invalidi può essere applicata anche ai contratti di leasing.
E' però necessario che, oltre ai requisiti richiesti in linea generale dalla legge, "dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione".
Se ciò si verifica, l'aliquota IVA agevolata può trovare applicazione oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria.
Per usufruire di questa agevolazione, il beneficiario dovrà produrre alla società di leasing la documentazione prevista in sede di stipula del contratto. Dalla data di stipula del contratto decorre il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione, nonché il periodo di due anni durante il quale deve mantenere la disponibilità del veicolo.
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Ai sensi della normativa vigente, la spesa per l'acquisto di veicoli da parte dei disabili è detraibile dall'Irpef nel limite di 18.075,99 euro e può essere rateizzata in quattro quote annuali costanti e di pari importo.
Nella circolare n.19/E dell'1/6/2012, l'Agenzia delle Entrate ha, tra l'altro, chiarito che in caso di decesso di un disabile che ha usufruito solo di una parte della detrazione in quattro quote annuali, l'erede può portare in detrazione le rate residue in un'unica soluzione.