DECRETO ATTUATIVO PER L'ANNO 2012
Sulla G.U. n.239 del 12/10/2012, è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 luglio 2012 di attuazione della legge 27 dicembre 2002, n.288, istitutiva dell’assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori militari o civili, con le regole per l’anno in corso.
L’art.1, comma 3, fissa la decorrenza dell’assegno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.
Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2012, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.
Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.
Le domande per la liquidazione degli assegni per l’anno 2012 possono essere presentate fino al 31/12/2012, ma non oltre.
Relativamente all’anno 2012, il decreto in oggetto ha indicato il contingente degli aventi diritto, specificando le seguenti ipotesi:
1) 420 assegni di 878 euro mensili saranno sicuramente attribuiti ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis, che alla data del 30/4/2012 risultavano essere nelle condizioni previste dalla legge per la liquidazione dell’assegno (e cioè fruivano di un accompagnatore alla data del 15/1/2003 e, dopo la fine del servizio di questo, hanno inutilmente richiesto agli enti competenti un altro accompagnatore);
2) il restante numero di assegni, non precisabile a priori, sarà attribuito ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis (nella misura di 878 euro) e con assegno di superinvalidità lett. B n.1, C, D ed E n.1 (nella misura di 439 euro), seguendo questo ordine di precedenza e secondo la data di presentazione delle domande:
• grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15/1/2003, senza potere ottenerlo;
• grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento o dell’assegno per la prima volta dopo il 15/1/2003.
Allo stato attuale, il limite di disponibilità finanziaria per la fascia di aventi diritto di cui al precedente n.2, è di soli 3.321.773 euro per il 2012, cifra presumibilmente insufficiente per fare fronte a tutte le domande.
Ciò significa che – allo stato attuale e salvo possibili novità future – non è affatto detto che tutte le domande presentate da questi soggetti possano trovare accoglimento positivo, dato che la legge n°288/2002 subordina in questo caso il diritto in relazione "alle risorse disponibili".
Si ricorda che per l’assegno non è prevista la 13ª mensilità.
La domanda va presentata a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 - Via Casilina 3 - 00182 Roma.
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2013
La procedura per la concessione dell'assegno per l'anno 2013 è simile a quella degli anni scorsi.
Sulla base del decreto attuativo per il 2012, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2013, cui va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione se si tratta di prima istanza.
Per quanto riguarda il momento della presentazione della domanda, si fa presente che esso è influente, ai fini della decorrenza dell'assegno, solo per coloro che ne fanno richiesta per la prima volta.
Esso però potrebbe costituire un elemento di valutazione nella formazione delle graduatorie, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate dagli aventi diritto.
Al momento anche per il 2013 sussistono gli stessi problemi di limitazione delle risorse finanziarie illustrati per il 2012.