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Giovedì, 18 Ottobre 2012 10:28

Assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori. Pagamento anno 2012 e procedura per l'anno 2013

DECRETO ATTUATIVO PER L'ANNO 2012

Sulla G.U. n.239 del 12/10/2012, è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 luglio 2012 di attuazione della legge 27 dicembre 2002, n.288, istitutiva dell’assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori militari o civili, con le regole per l’anno in corso.
   
L’art.1, comma 3, fissa la decorrenza dell’assegno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.  

Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2012, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.

Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.

Le domande per la liquidazione degli assegni per l’anno 2012 possono essere presentate fino al 31/12/2012, ma non oltre.
 
Relativamente all’anno 2012, il decreto in oggetto ha indicato il contingente degli aventi diritto, specificando le seguenti ipotesi:

1)    420 assegni di 878 euro mensili saranno sicuramente attribuiti ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis, che alla data del 30/4/2012 risultavano essere nelle condizioni previste dalla legge per la liquidazione dell’assegno (e cioè fruivano di un accompagnatore alla data del 15/1/2003 e, dopo la fine del servizio di questo, hanno inutilmente richiesto agli enti competenti un altro accompagnatore);

2)    il restante numero di assegni, non precisabile a priori, sarà attribuito ai grandi invalidi  con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis (nella misura di 878 euro) e con assegno di superinvalidità lett. B n.1, C, D ed E n.1 (nella misura di 439 euro), seguendo questo ordine di precedenza e secondo la data di presentazione delle domande:

•    grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15/1/2003, senza potere ottenerlo;

•    grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento o dell’assegno per la prima volta dopo il 15/1/2003.

Allo stato attuale, il limite di disponibilità finanziaria per la fascia di aventi diritto di cui al precedente n.2, è di soli 3.321.773 euro per il 2012, cifra presumibilmente insufficiente per fare fronte a tutte le domande.

Ciò significa che – allo stato attuale e salvo possibili novità future – non è affatto detto che tutte le domande presentate da questi soggetti possano trovare accoglimento positivo, dato che la legge n°288/2002 subordina in questo caso il diritto in relazione "alle risorse disponibili".

Si ricorda che per l’assegno non è prevista la 13ª mensilità.
  
La domanda va presentata a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 -  Via Casilina 3 - 00182 Roma.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2013

La procedura per la concessione dell'assegno per l'anno 2013 è simile a quella degli anni scorsi.

Sulla base del decreto attuativo per il 2012, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2013, cui va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione se si tratta di prima istanza.

Per quanto riguarda il momento della presentazione della domanda, si fa presente che esso è influente, ai fini della decorrenza dell'assegno, solo per coloro che ne fanno richiesta per la prima volta.
Esso però potrebbe costituire un elemento di valutazione nella formazione delle graduatorie, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate dagli aventi diritto.

Al momento anche per il 2013 sussistono gli stessi problemi di limitazione delle risorse finanziarie illustrati per il 2012.

Ultima modifica il Giovedì, 18 Ottobre 2012 11:18

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