Con il messaggio n.3114 del 7 agosto 2018, l'INPS ha fornito nuove indicazioni sulle modalità di fruizione dei permessi previsti dall'art.33 della legge n.104/1992 per i lavoratori invalidi e per i familiari che assistono un disabile.
In tale messaggio l'INPS ha evidenziato che la fruizione dei permessi mensili retribuiti "a giornata" è prevista indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva quindi che il beneficio può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica o in caso di lavoro notturno.
Riguardo a quest'ultimo, è stato precisato che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
In relazione poi al cumulo tra i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n.151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92, è stato precisato che non è necessaria la ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici, requisito questo richiesto nelle precedenti direttive dell'INPS.
Sono poi state fornite nuove formule di calcolo per il frazionamento e il riproporzionamento giornaliero dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time.