Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito, all'art. 25, secondo comma che, qualora all'esito della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, la Commissione Medica Locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le più semplici procedure previste per la generalità dei cittadini, con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale (10 anni fino ai 50 anni, 5 anni fino ai 70 anni, 3 anni fino agli 80 anni e 2 anni oltre gli 80 anni).
Nonostante la chiara indicazione contenuta nella legge, sono tuttora frequenti i casi in cui le Commissioni non riconoscono la stabilizzazione anche nei casi di perdita anatomica o funzionale di un arto.
A questo proposito è utile ricordare che il Ministero della Salute, con una circolare del settembre 2017, ha fornito alle Commissioni Mediche Locali, alcune indicazioni di massima per l'applicazione della norma di cui sopra. Più in particolare ha esplicitamente dichiarato che "vanno senza dubbio incluse nel novero delle condizioni minorative stabilizzate [...] le situazioni di amputazione e pluriamputazioni purché non causate da condizioni patologiche evolutive (ad esempio patologia diabetica)", una prescisazione questa molto importante per gli invalidi di guerra, che spesso sono affetti da infermità di questo tipo.
Bisogna però tenere presente che, come evidenziato dallo stesso Ministero della Salute, se i soggetti affetti da minorazioni o mutilazioni giudicate dalle Commissioni Mediche Locali come stabilizzate, vengono a presentare in concomitanza altre patologie a carattere evolutivo (ad es. gravi fenomeni artrosici), la situazione di stabilizzazione cessa di sussistere.
Il giudizio sulla stabilizzazione dello stato di infermità del patentato deve quindi essere riferito, ovviamente, alla sua situazione di salute globalmente considerata e in questa valutazione è inevitabile che venga a giocare un ruolo importante l'autonomia di cui godono le Commissioni Mediche Locali in relazione ai singoli casi.