Mercoledì, 08 Marzo 2017 11:03

Convivenze e unioni civili: circolare INPS su permessi e congedi

Com'è noto, la legge 20 maggio 2016, n. 76 ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.

Questa legge ha disposto in linea generale che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".

Tale estensione automatica non si applica alle convivenze di fatto, che non sono equiparate quindi in tutto e per tutto alle unioni matrimoniali.

Con la circolare n.38 del 27 febbraio 2017, l'INPS ha illustrato i riflessi di questa normativa sui permessi e sui congedi previsti per l'assistenza a un familiare disabile in situazione di gravità.

Per quanto riguarda i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 (3 giorni di permesso mensili), l'INPS ha stabilito che essi spettino sia alla parte di un unione civile, che ai conviventi di fatto, in forza della sentenza n.213/2016 della Corte Costituzionale.

Al contrario il congedo retribuito di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 (congedo per un massimo di due anni) può essere usufruito dalla parte di un unione civile ma non dal convivente di fatto, mancando una norma giuridica che ne consenta l'estensione a quest'ultima categoria.

Ultima modifica il Mercoledì, 08 Marzo 2017 11:09

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