Nonostante non vi siano state ancora direttive ufficiali da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non appare dubbio che le disposizioni della la legge 20 maggio 2016, n. 76 - che ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto - ha dei riflessi immediati anche nel settore della pensionistica di guerra.
Questa legge ha disposto in linea generale che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Diversa è la disciplina per i conviventi di fatto, che hanno solo dei diritti limitati e specificati esplicitamente nella legge stessa.
Alla luce di queste norme, sembra certo che la parte dell'unione civile abbia diritto alla reversibilità della pensione di guerra esattamente come avviene per il coniuge.
Il convivente di fatto non può invece far valere questo diritto, mancando una norma che lo ponga sullo stesso piano giuridico della persona sposata o unita civilmente.