Lunedì, 18 Marzo 2019 12:02

Valutazione dei trattamenti pensionistici di guerra per il “reddito di cittadinanza”

Com’è noto, l’ammissione al “reddito di cittadinanza” è sottoposta  al verificarsi di una serie di requisiti di carattere economico, che si sommano ad altri requisiti personali.

Fermo restando che il testo del decreto è ancora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, al momento I requisiti di carattere economico sono i seguenti:

1) ISEE familiare inferiore a 9.360 euro;
2) patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non superiore ai 30.000 euro;
3) patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, incrementati di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo con disabilità;
4) valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per un parametro della scala di equivalenza;
5) non possesso di barche o autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni antecedenti, esclusi i veicoli per persone disabili.

La valutazione del reddito incide anche sulla misura dell’assegno erogato dallo Stato, che nell’ipotesi più favorevole è pari a €. 780 al mese.

Riguardo il punto n.4, il decreto prevede che vada considerato il reddito ai fini ISEE, con l’aggiunta “del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare, fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei mezzi” (per prova dei mezzi si intende la previsione di un limite di reddito o simili).

E’ a causa di questa previsione che diventano rilevanti ai fini del “reddito di cittadinanza” le pensioni di invalidità civile – perché assistenziali e sottoposte a limite di reddito –  con esclusione dell’indennità di accompagnamento, una conseguenza fortemente criticata da tutte le associazioni di settore.

Nessun effetto sembra però poter derivare da questa norma nei confronti dei trattamenti pensionistici di guerra diretti, che in nessun modo sono qualificabili come “assistenziali” e che comunque non sono sottoposti alla “prova dei mezzi”.

Diverso il caso dei trattamenti pensionistici di guerra indiretti che sono attualmente ricompresi nell’ISEE, a causa di un’interpretazione quanto meno discutibile da parte del Ministero del Lavoro.

Tutto ciò considerato e in attesa di conoscere direttive dettagliate da parte degli organi competenti dopo l’approvazione del testo definitivo del decreto, si può ragionevolmente ritenere che:

  • i trattamenti pensionistici di guerra diretti non rilevano in nessun caso ai fini della concessione del “reddito di cittadinanza”, né per quanto riguarda il requisito n.1 di cui sopra, né riguardo il requisito n.4, essendo questi esclusi dall'ISEE e non rientranti nella disciplina prevista per i "trattamenti assistenziali";
  • i trattamenti pensionistici di guerra indiretti vanno considerati sia per quanto riguarda il requisito n.1 di cui sopra, sia riguardo il requisito n.4, essendo rilevanti ai fini ISEE.

L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra continuerà nella sua battaglia per chiedere che tutti i trattamenti pensionistici di guerra siano esclusi dall'ISEE e conseguentemente anche dalla valutazione della situazione economica per il reddito di cittadinanza, rivendicazione più volte portata all'attenzione del Parlamento, l'ultima volta nell'audizione del 5 febbraio scorso.

Ultima modifica il Martedì, 19 Marzo 2019 16:33

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