La sussistenza dell’inabilità a proficuo lavoro è un requisito richiesto dalla normativa sulla pensionistica di guerra per la liquidazione di alcuni trattamenti, il più importante dei quali è senza dubbio la pensione a favore degli orfani maggiorenni con reddito inferiore al limite di legge.
Dopo l’abolizione della presunzione di inabilità al compimento del 65° anno, avvenuta nell’ottobre 1986, la sussistenza di questo requisito deve essere sempre verificata caso per caso dalla Commissione Medica di Verifica; ciò ha creato e crea tuttora non pochi problemi nel caso di persone molto in là con gli anni, in quanto il concetto stesso di “inabilità a proficuo lavoro” non è facilmente applicabile con riferimento a soggetti molto anziani: come si fa infatti a stabilire se un orfano ultra 80enne è "inabile a proficuo lavoro"?
Per superare questo problema, nella prassi sono stati elaborati alcuni principi di valutazione, riassunti nella circolare n.850 del 31 luglio 2008, e recentemente con la circolare n. 984 del 18 dicembre 2018, la Direzione dei Servizi del Tesoro ha fornito alcune ulteriori direttive in materia.
Prima di tutto è stato ribadito, in via di principio, che “il concetto medico-legale di inabilità a proficuo lavoro non si identifica con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa né con la totale inabilità generica di cui all’invalidità civile” e che va tenuto conto delle “concrete capacità di riadattamento e ricollocamento nel mondo del lavoro”.
Con riferimento ai soggetti non più in età lavorativa, la circolare specifica che nell’anziano è assolutamente scorretto limitare la valutazione medico-legale al solo esame delle singole patologie in se stesse, ma vanno considerati i loro effetti all’interno della specifica situazione psichica e fisica della persona.
A titolo esemplificativo viene indicato che un soggetto ultra75enne deve ritenersi inabile a proficuo lavoro se:
- ha patologie multiple con significativo riflesso disfunzionale che necessitano di terapia plurifarmacologica;
- ha un deficit, anche se non marcato, della deambulazione e della stazione eretta;
- ha limitazioni dell’autonomia e necessità di ausilio;
- è invalido civile con diritto all’indennità di accompagnamento;
- ha un handicap in situazione di gravità;
- ha difficoltà persistenti gravi allo svolgimento dei compiti e funzioni proprie dell'età.
La circolare ribadisce poi i principi in materia di decorrenza dell’inabilità a proficuo lavoro che da tempo la prassi ha già individuato: la valutazione dell’inabilità deve riferirsi, di regola, alla data di presentazione della domanda e la sua retrodatazione è possibile solo se “risulti inequivocabilmente ricollegabile ad epoca ben pregressa (ad esempio, in maniera resa inoppugnabile da un verbale di invalidità civile al 100% per infermità congenite o croniche o stabilizzate, magari anche con concessione dell’indennità di accompagnamento, ovvero in presenza di altri atti sanitari aventi valenza medico-legale quali verbali di inidoneità al proficuo lavoro o sentenze basate su CTU medicolegali)”.
A questo proposito va ricordato che la data di insorgenza dell’inabilità a proficuo lavoro può avere degli importanti riflessi sulla decorrenza della prescrizione quinquennale.
Anche dopo l'emanzione di queste direttive, il margine di discrezionalità delle Commissioni Mediche di Verifica resta naturalmente alto, perché è insito nella materia stessa e derivante da una normativa che in origine era nata solo per i soggetti in età da lavoro. La circolare potrà però essere utile per aumentare l'uniformità di giudizio e per fornire una base su cui proporre ricorsi nei casi in cui il giudizio medico-legale sia effettuato secondo parametri oggettivamente contrastanti.