Com’è ampiamente noto per le numerose notizie pubblicate sull’argomento, a seguito della sentenza n.152/2020 della Corte Costituzionale e della norma conseguentemente inserita all’interno del “decreto Agosto”, è stato stabilito che a decorrere dal 20 luglio 2020, a tutti i maggiorenni invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di invalidità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
In precedenza tale maggiorazione era riconosciuta solo dopo il compimento del 60esimo anno di età.
Oltre la maggiore età, è necessario possedere anche i seguenti requisiti reddituali:
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro
b) il beneficiario coniugato e non effettivamente e legalmente separato deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro e redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Nella circolare n.107 del 23/09/2020, con cui l’INPS ha fornito una serie di indicazioni applicative su questo nuovo beneficio, è stato chiarito che le pensioni di guerra non devono essere considerate ai fini del raggiungimento di questi limiti reddituali.