Nella prassi seguita dall’INPS fino ad oggi, era stato stabilito che, in caso di part-time vericale (cioè con lavoro solo in alcuni giorni della settimana), i giorni di permesso per l’assistenza a un familiare invalido previsti dalla legge n.104/1992 dovevano essere riproporzionati all’orario di lavoro dell’interesato.
Alla luce dell'orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione, l'INPS ha rivisto questa sua interpretazione e, con la circolare n.45 del 19/3/2021, ha stabilito che il riproporzionamento in caso di part-time verticale e misto non opera qualora la percentuale del tempo parziale del rapporto di lavoro superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo; in questo caso quindi la durata dei permessi, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro, esattamente come avviene nel caso di part-time orizzontale.
A seguito di questa nuovo orientamento, il riproporzionamento dei permessi trova applicazione solo nei seguenti casi:
- lavoro in part-time verticale o misto con orario inferiore al 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo;
- frazionamento del beneficio in ore, con riferimento a qualsiasi modalità di lavoro part-time.